Art. 9. 
 
  Le   modalita'   per   l'esercizio   da    parte    degli    uffici
dell'Amministrazione  regionale  di  funzioni  di  competenza   delle
Amministrazioni statali  centrali,  previsto  dall'art.  10,  secondo
comma dello Statuto, nonche' per il rimborso alla Regione delle spese
relative, ai sensi del terzo comma  dello  stesso  art.  10,  saranno
stabilite con  decreti  dei  Ministri  competenti,  d'intesa  con  il
Presidente della Giunta regionale.