Art. 7.

  Le  pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 378, 379,
416  e 435 del Codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le
contravvenzioni  di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698
e  699 del Codice penale sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da
persona  gia'  sottoposta,  con provvedimento definitivo, a misure di
prevenzione.
  E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.