Art. 10.

  Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione
del  mutuo ai sensi dell'articolo 1 a seguito di preliminare posto in
essere  dalle parti nelle forme di legge, e l'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura  non  abbia  ritenuto congruo il prezzo tra le parti
convenuto, il proprietario che rifiuti di alienare il fondo, ritenuto
idoneo  ai  termini del citato articolo 1, al prezzo congruo indicato
dall'Ispettorato,   non   potra'   avvalersi   per   due  anni  della
disposizione   di   cui  all'articolo  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.