Art. 11.

  Qualora  il  proprietario dia la disdetta ai sensi della lettera b)
dell'articolo  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  1  aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 13 giugno 1961,
n.  527, l'esecuzione e' sospesa per un anno se il coltivatore, entro
trenta  giorni  dalla  notificazione,  dichiari di essere disposto ad
acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre
  disposizioni    concernenti    la   formazione   della   proprieta'
  coltivatrice.
In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella
concessione  delle  agevolazioni  creditizie  previste dalle leggi in
vigore.