Art. 12.

  La  Cassa  per  la formazione della proprieta' contadina, istituita
con  l'articolo  9  del  decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e'
autorizzata  a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo
per  l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito
catastale   imponibile   superiore   a   lire  trentamila  da  cedere
sollecitamente  in  proprieta' dagli Enti medesimi, previa formazione
di  efficienti  unita'  produttive, a coltivatori diretti in possesso
dei  prescritti  requisiti,  con  preferenza,  a quelli insediati sui
fondi  in qualita' di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari
singoli o associati in cooperative.
  Con   tali   finanziamenti  gli  Enti,  previa  autorizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare
terreni  con  imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per
costituire  mediante  accorpamenti  unita'  fondiarie  di convenienti
dimensioni,  da  cedere  a coltivatori diretti a norma del precedente
comma.
  Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei
terreni  condizioni  uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti
alla  trasformazione  saranno conteggiate al netto del corrispondente
contributo  previsto  dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti
fondiari.