Art. 13.

  Le  modalita' di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse
agli  Enti  in  relazione  agli  interventi  previsti  dal precedente
articolo  12  nonche'  le  condizioni  e  l'importo dei rimborsi alla
"Cassa",   saranno   disciplinati   con   decreto  del  Ministro  per
l'agricoltura  e  per  le  foreste di concerto con il Ministro per il
tesoro.
  La  "Cassa" determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla
base  dei  programmi  formulati  dagli  Enti  entro  i  limiti  delle
autorizzazioni   all'uopo   recate   dal   successivo   articolo  22,
incrementate dalle quote di rimborso.
  Le  attivita'  finanziarie derivanti dall'applicazione del presente
articolo  formeranno  oggetto  di  separata  gestione  da parte della
"Cassa".