Art. 14. 
 
  Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non  puo'  essere
esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi  e
per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o  quando  vengano
acquistati dalla Cassa per la formazione della proprieta' contadina. 
  Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di  uso  civico  e  le
servitu' civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti  in
proprieta' agli Enti o alla Cassa per la formazione della  proprieta'
contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.