Art. 14. Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non puo' essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o quando vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprieta' contadina. Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.