Art. 16.

  Per  la  concessione  dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti
articoli 1 e 2 della presente legge e' istituito, presso il Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  un fondo di rotazione dal quale
saranno   tratte   le  occorrenti  anticipazioni  agli  istituti  che
esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5
luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
  A  favore  del  fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono
autorizzate  le  seguenti  anticipazioni  da  iscrivere  in  un unico
capitolo   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste:  lire 1 miliardo per l'esercizio
finanziario 1963-64;
  lire  10 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964: lire 25
miliardi per l'esercizio finanziario 1965;
  lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al
1970.
  Il  fondo  di  rotazione  e'  incrementato fino al 31 dicembre 1984
dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai
mutuatari,  dedotta  la  quota a compenso del servizio degli Istituti
secondo il disposto dell'articolo 7.