Art. 17.

  Con  decreti  del  Ministro  per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun
esercizio   finanziario,   le   quote   del  fondo  da  concedere  in
anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate
avuto   riguardo   alle  possibilita'  di  formazione  di  proprieta'
contadina nei singoli territori.
  La  ripartizione potra' riguardare anche lo stanziamento attribuito
all'esercizio  finanziario successivo a quello in cui la ripartizione
stessa viene effettuata.
  La   concessione  e  l'utilizzazione  delle  anticipazioni  saranno
regolate  da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  ed  il  Ministero  del  tesoro  stipuleranno  con gli
Istituti  di  credito  prescelti  tra  quelli  di  cui  al precedente
articolo 16.
  Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.