Art. 18.

  Le  somme  che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse
anticipazioni  dovranno  versare  al  fondo di rotazione per quote di
ammortamento   e   di   interessi   saranno  destinate  ad  ulteriori
anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla
presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le
stesse modalita' previste dal precedente articolo 17.