Art. 2.

  Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente
articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per
l'acquisto  di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del
venditore,   per   la   normale  dotazione  delle  aziende  di  nuova
costituzione   od  ampliate,  purche'  gli  interessati  ne  facciano
richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.
  Tali   prestiti   possono   essere  concessi  anche  a  cooperative
costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del
precedente articolo.
  I  prestiti  di cui ai precedenti commi avranno la durata di cinque
anni  e  saranno  gravati  di  un tasso annuo d'interesse del due per
cento.
  Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo
articolo  16,  ancorche'  abilitati  ad  esercitare esclusivamente il
credito  agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928,
n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.