Art. 20.

  Le  anticipazioni  previste  dal  precedente  articolo  16  saranno
versate  in annualita' anticipate su un conto fruttifero intestato al
fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  Nello  stesso  conto  sara'  tenuta ogni disponibilita' liquida del
fondo  ed  in  esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di
cui   all'articolo   16.   -   I   prelevamenti,   nell'ambito  delle
anticipazioni   accordate,  saranno  effettuati  su  richiesta  degli
Istituti  di  credito,  per  importi  corrispondenti  alle operazioni
perfezionate,  singolarmente specificate in appositi elenchi allegati
alle richieste medesime.
  Sulla  prima  anticipazione che sara' concessa agli Istituti potra'
essere   loro  corrisposta,  con  le  modalita'  da  stabilire  nelle
convenzioni di cui all'articolo 17, una somma non superiore al 10 per
cento  della  anticipazione  medesima,  da impiegare per la sollecita
erogazione  degli  importi  mutuati  nelle  more degli accreditamenti
disposti  dalla  Tesoreria, a seguito delle richieste di prelevamento
di cui al comma precedente.