Art. 21.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 500 milioni per ciascuno degli
esercizi  finanziari  dal  1965 al 1970, quale ulteriore apporto alle
disponibilita'   finanziarie  del  Fondo  interbancario  di  garanzia
istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.
  Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma
dell'articolo   27  della  legge  2  giugno  1961,  n.  454,  per  la
concessione  del  concorso  dello Stato sui mutui per la formazione e
l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina  ai  sensi del decreto
legislativo  24  febbraio  1948, n. 114 e successive modificazioni ed
integrazioni,   e'  elevato  di  lire  900  milioni  per  l'esercizio
finanziario  1963-64,  di  lire  450  milioni  rispettivamente per il
periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965,
nonche' di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1966.
  Per  effetto  dell'incremento  del  limite  di  impegno  recato dal
precedente  comma,  le  annualita' indicate al terzo comma del citato
articolo  27  della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come
segue  per  gli  esercizi  finanziari dal 1963-64 al 1995: lire 3.300
milioni  per  l'esercizio  finanziario 1963-1964; lire 2.4100 milioni
nel  periodo  1 luglio-31 dicembre 1964; lire 4.800 milioni nel 1965;
lire  5.700  milioni  dal  1966 ai 1989; lire 5.400 milioni nel 1990;
lire  4.800 milioni nel 1991; lire 4.200 milioni nel 1992; lire 3.150
milioni  nel 1993; lire 1.650 milioni nel 1994 e lire 900 milioni nel
1995.