Art. 22.

  E'  autorizzata,  la  spesa di lire 49 miliardi e 200 milioni quale
nuovo  apporto  al  patrimonio  della  Cassa  per la formazione della
proprieta' contadina per gli interventi di cui all'articolo 12.
  Detta  somma  sara'  iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200
milioni  nell'esercizio  finanziario  1963-64,  lire 2 miliardi e 500
milioni  nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 6 miliardi e 500
milioni  nell'esercizio finanziario 196 a lire 8 miliardi in ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.