Art. 23.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  150  milioni  per l'esercizio
finanziario  1965  e  di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari  dal  1966  al  1970  per  fronteggiare gli oneri generali
conseguenti all'applicazione della presente legge.
  Con  decreti  del  Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro
per   l'agricoltura  e  le  foreste,  sara'  provveduto,  in  ciascun
esercizio,  alla  ripartizione  e  alla  conseguente iscrizione nello
stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.