Art. 24.

  Entro  il  31  dicembre  1969  il  Ministro  per l'agricoltura e le
foreste,  d'intesa  con  i  Ministri per il bilancio e per il tesoro,
presentera'  al  Parlamento una relazione sugli interventi effettuati
in  applicazione  della  presente  legge, formulando proposte per gli
interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.