Art. 25.

  Agli  acquirenti  di fondi rustici ai termini del precedente titolo
1,  sono  estese  le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la
formazione o l'arrotondamento della proprieta' contadina richiamate e
contenute   nella   legge   2  giugno  1961,  n.  451,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  Agli  atti,  ai titoli, alle formalita' e a quant'altro concerne le
operazioni  di mutuo e di prestito agevolato, sono estese - in quanto
non  contrastanti  con  le  norme  recate  dalla  presente legge - le
disposizioni  di  cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
interventi  previsti  dall'articolo  12 che sono considerati, a tutti
gli effetti, attivita' di formazione di proprieta' contadina.
  Nessuna  imposta  o tassa e' dovuta per gli atti posti in essere ai
fini dell'applicazione del precedente articolo 8.