Art. 26.

  Il  beneficio  della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al
titolo  1  esclude,  per  gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza
creditizia  o  contributiva  prevista  dalle  vigenti disposizioni in
materia.
  Il   tasso   di   interesse   dei   mutui   per   la  formazione  e
l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina  stabilito  dal quarto
comma  dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' ridotto
all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore
della presente legge.
  Le  disposizioni  e  le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, richiamate e contenute
nella  legge  2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno
1983.