Art. 27.

  Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonche' le
agevolazioni   creditizie   e   contributive   previste  dal  decreto
legislativo  24  febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed
integrazioni,   per   l'acquisto  di  fondi  rustici  destinati  alla
formazione  di  proprieta' contadina, possono essere concesse - ferma
restando  ogni  altra condizione richiesta quando l'acquisto riguardi
terreni  il  cui  imponibile catastale non sia inferiore a lire mille
ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei
terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni gia' posseduti
in  proprieta'  o  in  enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al
predetto limite.
  La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma si applica per gli
acquisti  effettuati  posteriormente  alla  data di entrata in vigore
della presente legge.