Art. 28.

  Il  periodo  di  decadenza  dai  benefici  previsti  dalla  vigente
legislazione   in  materia  di  formazione  e  di  arrotondamento  di
proprieta' contadina e' elevato da cinque a dieci anni.
  La   estinzione  anticipata  del  mutuo  o  la  vendita  del  fondo
acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo
prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  ai
contratti  di  mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.