Art. 29. I trasferimenti del diritto di proprieta' o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredita', posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprieta' contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonche' le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1.