Art. 29.

  I  trasferimenti  del diritto di proprieta' o di usufrutto su quote
indivise  o  determinate  di  fondi  rustici provenienti dalla stessa
eredita',  posti  in  essere  a favore di coerede che sia coltivatore
diretto,  quando  sussistano i prescritti requisiti, sono considerati
atti  inerenti  alla  formazione  di  proprieta'  contadina e possono
ottenere  le  provvidenze  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia,  nonche'  le  agevolazioni  creditizie  di cui al precedente
articolo 1.