Art. 3.

  La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle
anticipazioni   disposte  dalla  presente  legge,  e  subordinata  al
rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura  competente  per territorio, che dovra' pronunciarsi
anche  sulla congruita' del prezzo d'acquisto, nonche' alla decisione
dell'istituto  di credito, secondo le modalita' che saranno stabilite
con le norme di attuazione della presente legge.
  I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni,
possono  essere  concessi  fino  all'intero  ammontare  del prezzo di
acquisto  del  fondo  ritenuto  congruo  dall'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura.
  Il  nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni
debbono  essere  muniti  del  visto  di approvazione dell'ispettorato
agrario compartimentale.
  Gli   Enti   di   sviluppo  agricolo,  istituiti  per  legge,  sono
autorizzati   ad  intervenire  per  facilitare  l'espletamento  delle
procedure di cui agli articoli precedenti.