Art. 30.

  La   Cassa   per   la  formazione  della  proprieta'  contadina  e'
autorizzata   ad   agevolare   attivita'   intese   a  realizzare  il
miglioramento  delle  aziende  formatesi  con il proprio intervento o
assistite da garanzie fidejussorie.
  La  disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 27 della legge
2  giugno  1961,  n.  454,  si  applica  -  con effetto dal 1 gennaio
successivo  all'entrata  in  vigore  della citata legge - anche per i
terreni  venduti  dalla  "Cassa"  in epoca antecedente all'entrata in
vigore  della  stessa  legge  n.  454,  ed  esplica  efficacia  anche
successivamente al 30 giugno 1965.
  La  "Cassa"  e'  autorizzata  ad assumere personale entro il limite
massimo di cinquanta unita', comprese quelle in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della)  presente legge, nelle qualifiche ed alle
condizioni  che  saranno  determinate  con  decreto  del Ministro per
l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.