Art. 31.

  Ai  fini  della presente legge sono considerati coltivatori diretti
coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione
dei  fondi  ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreche'
la   complessiva  forza  lavorativa  del  nucleo  familiare  non  sia
inferiore  ad un terzo di quella occorrente per la normale necessita'
della  coltivazione  del  fondo e per l'allevamento ed il governo del
bestiame.
  Nel  calcolo  della  forza  lavorativa  il  lavoro  della  donna e'
equiparato a quello dell'uomo.
  La  presente  disposizione  - a modifica di quanto previsto al n. 2
dell'articolo  2 della legge 6 agosto 1951, n. 604 - si applica anche
agli interventi previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 1948, n.
114 e successive modificazioni ed integrazioni.