Art. 32. Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' sostituito dal seguente: "Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari. Il Fondo interbancario di garanzia 6 altresi' esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonche' dalla imposta sulle societa'".