Art. 32.

  Il  testo  dell'ultimo  comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454, e' sostituito dal seguente:
  "Le   documentazioni,  le  formalita',  gli  atti  ed  i  contratti
occorrenti  per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del
Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati
e  le  quietanze  sono  esenti da tutte le tasse ed imposte indirette
sugli affari.
  Il  Fondo  interbancario di garanzia 6 altresi' esente dall'imposta
di  ricchezza  mobile  per  i redditi comunque ad esso derivanti, dai
tributi  e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale,
nonche' dalla imposta sulle societa'".