Art. 33. 
 
  L'articolo  3  della  legge  6  agosto  1954,  n.  604,  e'   cosi'
modificato: 
  "A  partire  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  per
conseguire le agevolazioni tributarie di  cui  alla  legge  6  agosto
1954,  n.  604,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento
della registrazione, insieme all'atto, lo  stato  di  famiglia  e  un
certificato  dell'ispettorato  provinciale  agrario  competente   per
territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri
1, 2 e 3 dell'articolo precedente".