Art. 34.

  Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 e'
sostituito dal seguente:
  "In   luogo  del  certificato  dell'Ispettorato  agrario  richiesto
dall'articolo  3  puo'  essere  prodotta  un'attestazione provvisoria
dell'Ispettorato  medesimo  dalla quale risulti che sono in corso gli
accertamenti per il rilascio".