Art. 34. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 e' sostituito dal seguente: "In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".