Art. 35.

  L'articolo  5  della legge 6 agosto 1954, n. 604, e' sostituito dal
seguente  "Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di
voler  conseguire  le  agevolazioni  tributarie  di cui alla presente
legge  e  non  sia  stato  prodotto  ne'  il  certificato provvisorio
previsto  dal  primo  comma  dell'articolo  4,  ne' quello definitivo
previsto  dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro
ed  ipotecarie,  ma  non  e'  precluso  il diritto al rimborso se nel
termine  triennale  di  prescrizione  gli  acquirenti,  permutanti  o
enfiteuti,  presentino  apposita  domanda  all'Ufficio  del  registro
competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato
provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4".