Art. 36. Per ogni omissione, da qualsiasi causa dipenda, risultante negli atti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, che costituisca causa di impedimento ai benefici fiscali, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, e' concessa sanatoria generale all'acquirente, permutante o enfiteuta con la sola presentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del registro del luogo nel quale e' avvenuta la registrazione dell'atto, dei documenti stabiliti dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, modificato dall'articolo 33 della presente legge. Le imposte di registro ed ipotecarie gia' versate all'erario non sono ripetibili.