Art. 36.

  Per  ogni  omissione,  da qualsiasi causa dipenda, risultante negli
atti  stipulati  precedentemente all'entrata in vigore della presente
legge   per  la  formazione  o  per  l'arrotondamento  della  piccola
proprieta'   contadina,  che  costituisca  causa  di  impedimento  ai
benefici  fiscali, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948,
n.  114,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e' concessa
sanatoria generale all'acquirente, permutante o enfiteuta con la sola
presentazione,  entro  un  anno dall'entrata in vigore della presente
legge,  all'Ufficio  del  registro del luogo nel quale e' avvenuta la
registrazione  dell'atto,  dei  documenti  stabiliti  dall'articolo 3
della  legge 6 agosto 1954, n. 604, modificato dall'articolo 33 della
presente legge.
  Le  imposte  di  registro ed ipotecarie gia' versate all'erario non
sono ripetibili.