Art. 38.

  Salvo  quanto  in  particolare  previsto  dalla  presente  legge in
materia di proprieta' coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge
2  giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni
di  spesa  concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30
giugno 1965.