Art. 39.

  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
determinato   in   lire  2  miliardi  e  100  milioni  nell'esercizio
finanziario  1963-64, in lire 13 miliardi e 400 milioni nel periodo 1
luglio-31  dicembre  1964  e  in  lire  33  miliardi  e  950  milioni
nell'esercizio  1965,  si  provvede,  anche  in  deroga alla legge 27
febbraio   1955,   n.  64,  mediante  riduzione  dei  fondi  iscritti
rispettivamente  nei  capitoli  574  e  625 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del tesoro per l'esercizio 1963-64, nei
capitoli  580  e  632  dello  stato  di  previsione  della  spesa del
Ministero  medesimo  per  il  periodo  anzidetto e nel corrispondente
capitolo  dello  stato di previsione della spesa del Ministero stesso
per l'esercizio finanziario 1965.
  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato a disporre con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 maggio 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - FERRARI AGGRADI -
                                                 REALE - PIERACCINI -
                                                 TREMELLONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE