Art. 4.

  Una  Commissione  provinciale  - composta del capo dell'Ispettorato
provinciale     dell'agricoltura,     del    capo    dell'ispettorato
ripartimentale  delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale
e   di   un  rappresentante  dell'Ente  di  sviluppo  competente  per
territorio  od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura
di  cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 - indica periodicamente, con
riferimento  a  zone  aventi  caratteristiche  agronomiche omogenee o
similari i valori fondiari medi riferiti ad unita' di superficie ed a
tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato
agrario compartimentale competente per territorio.
  Il  giudizio  di  congruita',  previsto  dal precedente articolo 3,
viene  formulato  tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione
agli  specifici  elementi  strutturali e produttivi che configurano i
singoli fondi.