Art. 6.

  I  mutui  ed  i  prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge   sono   assistiti   dalla   garanzia   sussidiaria  del  Fondo
interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961,
n.   454,  sino  all'ammontare  della  complessiva  perdita  che  gli
istituiti  mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento
delle   procedure  di  riscossione  coattiva  sui  beni  delle  ditte
inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.
  A  tal  fine, le disponibilita' del Fondo interbancario di garanzia
sono incrementate:
    a)  dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della
trattenuta   da   operare  ai  sensi  del  nono  comma,  lettera  a),
dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa
alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;
    b)  dal  40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a
maturare  sul  conto  corrente  fruttifero  che  sara'  istituito, ai
termini  del  successivo  articolo  20;  aliquota  che  potra' essere
elevata,  ove  occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro
per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le
foreste;
    c)  dagli  stanziamenti  di  cui  al  primo  comma del successivo
articolo 21;
    d)  dall'importo  degli  interessi  maturati sulle predette somme
affluite  ad  apposito  conto  corrente fruttifero intestato al Fondo
interbancario.
  La  garanzia  offerta  dal  Fondo  interbancario  per  i  mutui e i
prestiti  di cui al primo comma formera' oggetto di separata gestione
alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.