Art. 7. Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere puo' farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito. Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonche' delle spese contrattuali, sara' riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni. Le annualita' di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1384. Successivamente a tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.