Art. 7.

  Oltre  il  pagamento  delle  rate  di  ammortamento per capitale ed
interesse, nessun altro onere puo' farsi gravare dagli istituti sulle
ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20
per  cento  da  operare  all'atto  della somministrazione della somma
concessa a mutuo o prestito.
  Agli  istituti  di  credito,  a  copertura  delle  proprie spese di
amministrazione,  dei  rischi delle spese per imposte e di ogni altro
onere   nonche'  delle  spese  contrattuali,  sara'  riconosciuto  un
compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.
  Le  annualita' di ammortamento comprensive di capitale ed interessi
saranno   versate  dagli  istituti  al  fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo  16,  previa detrazione della quota ad essi spettante in
base  alle  predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad
incremento del fondo sino al 31 dicembre 1384. Successivamente a tale
data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del
  tesoro,  con  imputazione  ad  apposito  capitolo  del  bilancio di
  entrata.
Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non
abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'.