Art. 8. 
 
  In caso di trasferimento a  titolo  oneroso  o  di  concessione  in
enfiteusi di fondi concessi  in  affitto  a  coltivatori  diretti,  a
mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella
stagionale,   l'affittuario,   il   mezzadro,   il   colono   o    il
compartecipante, a parita' di condizioni  ha  diritto  di  prelazione
purche' coltivi il fondo stesso da almeno  quattro  anni,  non  abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi  rustici  di  imponibile
fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione  a  scopo
di ricomposizione  fondiaria,  ed  il  fondo  per  il  quale  intende
esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti
in proprieta' od enfiteusi non superi  il  triplo  della,  superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della, sua famiglia. 
  La prelazione non  e'  consentita  nei  casi  di  permuta,  vendita
forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica
utilita' e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se  non
ancora  approvati,  siano  destinati   ad   utilizzazione   edilizia,
industriale o turistica. 
  Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,  per  quota
di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in  costanza
di  comunione  ereditaria  che  in  ogni  altro  caso  di   comunione
familiare,  gli  altri  componenti  hanno  diritto  alla   prelazione
sempreche'  siano  coltivatori  manuali  o   continuino   l'esercizio
dell'impresa familiare in comune. 
  Il proprietario deve  notificare  al  coltivatore  la  proposta  di
alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare  il
suo diritto entro il termine di trenta giorni. 
  Qualora il proprietario non provveda  a  tale  notificazione  o  il
prezzo indicato sia superiore a quello risultante  dal  contratto  di
compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione  puo',  entro
un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare
il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. 
  Ove il diritto di prelazione sia stato  esercitato,  il  versamento
del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre
mesi, decorrenti dal  trentesimo  giorno  dall'avvenuta  notifica  da
parte del proprietario, salvo che non sia diversamente  pattuito  tra
le parti. 
  Se il coltivatore che esercita il diritto di  prelazione  dimostra,
con   certificato   dell'Ispettorato   provinciale   dell'agricoltura
competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la
concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui  al
precedente comma e' sospeso fino a che  non  sia  stata  disposta  la
concessione del mutuo ovvero  fino  a  che  l'Ispettorato  non  abbia
espresso  diniego  a  conclusione  della  istruttoria,  compiuta   e,
comunque, per  non  piu'  di  un  anno.  In  tal  caso  l'ispettorato
provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla
domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme  che
saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge. 
  In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'  differito  il
trasferimento  della  proprieta'  e'   sottoposto   alla   condizione
sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito. 
  Nel caso di vendita di un fondo  coltivato  da  una  pluralita'  di
affittuari,  mezzadri  o  coloni,  la  prelazione  non  puo'   essere
esercitata  che  da  tutti  congiuntamente.  Qualora   alcuno   abbia
rinunciato, la prelazione puo' essere esercitata congiuntamente dagli
altri affittuari, mezzadri o coloni purche' la superficie  del  fondo
non ecceda il triplo della  complessiva  capacita'  lavorativa  delle
loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo  che  entro
quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non  abbia
comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione  di  avvalersi
della prelazione. 
  Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale  abbia  cessato
di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la  quota
del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal  giorno  in  cui  ha
lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto  a  riscattare
la  predetta  quota  al  prezzo  ritenuto  congruo   dall'ispettorato
provinciale, dell'agricoltura, con  le  agevolazioni  previste  dalla
presente  legge,  sempreche'  l'acquisto  sia  fatto  allo  scopo  di
assicurare il consolidamento di  impresa  coltivatrice  familiare  di
dimensioni economicamente efficienti. Il diritto  di  riscatto  viene
esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle  vigenti  leggi  per
l'affrancazione dei canoni enfiteutici. 
  L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente
comma e' demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per
territorio. 
  Ai soggetti di cui al primo comma sono  preferiti,  se  coltivatori
diretti, i coeredi del venditore.