Art. 9.

  Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione
del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle
forme  di  legge,  e  il proprietario si rifiuti di alienare il fondo
medesimo,  ritenuto  idoneo  ai termini del precedente articolo 1, al
prezzo  dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall'Ispettorato
provinciale   dell'agricoltura,  al  coltivatore  spetta  il  diritto
previsto nell'articolo 2932 del Codice civile.