Art. 10. Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non puo' superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni della azienda. La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, puo' essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalita' fissate nel provvedimento di concessione. Quando il piano di trasformazione interessa piu' aziende ed e' presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo e' elevabile fino alla misura massima del 60%. Alla concessione dei contributi provvede la Cassa. I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale. Il tasso annuo di interesse e' determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa e' autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni. Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, e' istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454. La gestione e' costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed e' alimentata: a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia; b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio; c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia. La gestione distinta e' amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa e' regolata dalle norme della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.