Art. 10.
  Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di
                      trasformazione aziendale

  Il  contributo  in  conto  capitale  per  l'attuazione  di piani di
trasformazione  aziendale  non  puo'  superare  il 45 per cento della
spesa  riconosciuta  ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per
cento,  quella  relativa  alla  dotazione  di  scorte  adeguate  alle
caratteristiche e alle dimensioni della azienda.
  La  consistenza  delle  scorte,  ammesse  a contributo, puo' essere
modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalita'
fissate nel provvedimento di concessione.
  Quando  il  piano  di  trasformazione  interessa piu' aziende ed e'
presentato  da  coltivatori  diretti,  associati  in cooperative o in
qualsiasi  altra  forma,  il contributo e' elevabile fino alla misura
massima del 60%.
  Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.
  I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole,
singole  o  associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di
trasformazione   aziendale   non  coperta  dal  contributo  in  conto
capitale.
  Il  tasso  annuo  di  interesse e' determinato, in attuazione delle
direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il
tesoro,  sentito  il  Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
  Per  consentire  l'applicazione  del tasso nella misura fissata, la
Cassa e' autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti
e  con  le  modalita'  determinate  con  decreto  del Ministro per il
tesoro,  sentito  il  Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio,   un   concorso  sugli  interessi  relativi  alle  singole
operazioni  di  mutuo,  oppure  a  costituire,  presso  gli  Istituti
medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.
  Per  la  copertura  del  rischio  dei mutui concessi ai coltivatori
diretti,  singoli o associati, e' istituita una gestione distinta del
fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge
2 giugno 1961, numero 454.
  La  gestione  e' costituita mediante apporti finanziari della Cassa
ed e' alimentata:
    a)  dalle  somme  che  gli  Istituti  di  credito agrario versano
annualmente  a  seguito  della  trattenuta  dello  0,20  per cento da
operarsi,   all'atto   della   prima  somministrazione,  sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla garanzia;
    b)  da  lire  cinquanta  milioni annui, che gli Istituti dovranno
versare,  secondo  le quote stabilite con decreto del Ministro per il
tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo
assistite da garanzia in ciascun esercizio;
    c)  dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad
apposito  conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta
del fondo interbancario di garanzia.
  La   gestione   distinta   e'  amministrata  dal  Comitato  di  cui
all'articolo  36  della  legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un
rappresentante  della  Cassa.  Per  quanto  non disposto dal presente
articolo,  l'amministrazione  della gestione stessa e' regolata dalle
norme della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.