Art. 11.

  Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti
  per  la  conservazione,  trasformazioni  e commercializzazione, dei
  prodotti agricoli e dei prodotti ittici.

  Le  disposizioni  previste  dal  primi  cinque comuni dell'articolo
precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei
mutui  a  tasso  agevolato  alla  iniziative  per  la  costruzione di
impianti  e  attrezzatura per la conservazione, la trasformazione, la
distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da
cooperative,  da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori
o  da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali,
commerciali  e  societa'  finanziarie,  sempre  che la prevalenza dei
capitali  sociali  sia  determinata  dal  complessivo  apporto  delle
cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di
sviluppo  e  della  societa'  finanziaria di cui all'articolo 9 della
presente legge.
  Previa   autorizzazione   del   Comitato  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  1,  gli  impianti  per  la  distribuzione dei prodotti
agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche
fuori  dei territori meridionali purche' gli impianti siano riservati
esclusivamente   ai  prodotti  ittici  ed  agricoli  provenienti  dal
Mezzogiorno  ed  essi  impianti risultino collegati con i produttori,
singoli o associati, meridionali.
  In  caso  di  assenza  di  adeguate iniziative, o quando l'impianto
abbia  rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la
Cassa  e'  autorizzata  ad  assumere a proprio carico le spese per la
costruzione  dell'impianto  medesimo, affidandone la gestione ad enti
pubblici,  cooperative  e  loro  consorzi,  anche in associazione con
imprese  commerciali  ed industriali che esercitino la loro attivita'
nei territori meridionali.
  Gli  enti  gestori  di cui al precedente comma hanno la facolta' di
acquisire   la   proprieta'  dell'impianto  versando  alla  Cassa  il
corrispettivo  del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale,
dedotto  l'ammontare  del contributo concedibile a norma del presente
articolo.
  Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro
per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la
Cassa  a  concorrere  finanziariamente  -  mediante  anticipazioni di
capitali  agli  enti  cooperativistici  e societa' previsti dal primo
comma  e  alle imprese industriali - alla realizzazione di iniziative
organicamente  coordinate  e  dirette  ad  agevolare,  attraverso  la
trasformazione,   la   conservazione  e  la  commercializzazione  dei
prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti
stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.