Art. 12. Finanziamenti a tasso agevolato e contributi alle iniziative industriali Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali-, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.SV.E.I.MEB., l'I.R.F.S., il C.I.S. e gli altri Istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine. Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. Il tasso agevolato annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese, e' determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto dei Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa e' autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria e commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri. Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature. Il contributo e' elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali. Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che Le localizzazioni e Le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo: a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali; b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorita' per l'impiego delle risorse locali. Il contributo e' erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa. L'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al presente articolo e' subordinata al preventivo accertamento della conformita' dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria e commercio. L'accertamento non sostituisce ne' vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresi' di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi i finanziati. All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, e' aggiunto il seguente comma: "La Cassa puo' essere, altresi', autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente".