Art. 12.
Finanziamenti a tasso agevolato    e   contributi   alle   iniziative
                             industriali

  Alla   concessione   dei  finanziamenti  a  medio  termine  per  la
costruzione   di   nuovi   impianti   industriali-,  il  rinnovo,  la
conversione   e  l'ampliamento  di  impianti  esistenti,  provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.SV.E.I.MEB., l'I.R.F.S.,
il  C.I.S.  e  gli  altri Istituti ed aziende di credito abilitati ad
esercitare il credito a medio termine.
  Nelle  spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese,
nel  limite  del  40  per  cento  del  totale, quelle occorrenti alla
formazione  di  scorte  adeguate  alle  caratteristiche  del ciclo di
lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
  Il  tasso  agevolato  annuo  di interesse comprensivo di ogni onere
accessorio e spese, e' determinato, in attuazione delle direttive del
piano di coordinamento, con decreto dei Ministro per il tesoro,
  sentito   il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
  risparmio.
Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la
Cassa  e'  autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al
primo  comma,  nei  limiti e con le modalita' determinate con decreto
del  Ministro  per  il  tesoro,  di  concerto con il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e  con  il  Ministro  per
l'industria  e  commercio,  un concorso sugli interessi relativi alle
obbligazioni  emesse  per  il finanziamento di iniziative industriali
nei   territori   meridionali  oppure,  limitatamente  agli  istituti
anzidetti  aventi  sede  fuori dei territori meridionali, un concorso
sugli  interessi  relativi  a  singole  operazioni  di  finanziamento
effettuate con fondi propri.
  Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di
quelli  esistenti  sono concessi alle imprese contributi nella misura
massima  del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi
gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.
  Il  contributo  e'  elevabile  fino al 30 per cento per la parte di
spesa  relativa  ai  macchinari  e  alle  attrezzature  costruite  da
industrie ubicate nei territori meridionali.
  Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle
scelte  prioritarie  effettuate  dal  piano di coordinamento, sia per
quanto  riguarda  i  settori di intervento che Le localizzazioni e Le
dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:
    a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;
    b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di
trasformazione, con priorita' per l'impiego delle risorse locali.
  Il  contributo  e' erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione
del  nuovo  stabilimento  o,  quando  si tratti di aziende esistenti,
dalla   ultimazione   dei   lavori   di  ampliamento,  in  base  alla
documentazione  delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli
eseguiti a cura della Cassa.
  L'ammissibilita'  alle  agevolazioni di cui al presente articolo e'
subordinata  al preventivo accertamento della conformita' dei singoli
progetti   ai   criteri   fissati   dal   piano   di   coordinamento.
All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari
nel   Mezzogiorno,   sentito,   limitatamente  alla  concessione  dei
finanziamenti, il Ministro per l'industria e commercio.
  L'accertamento   non   sostituisce   ne'   vincola  la  valutazione
tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali
spetta altresi' di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego
dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi i finanziati.
  All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, e' aggiunto
il seguente comma:
  "La  Cassa  puo'  essere,  altresi',  autorizzata, sulla base delle
direttive   fissate   dal   piano   di  coordinamento,  a  concorrere
finanziariamente  mediante  anticipazioni  di capitale all'attuazione
degli interventi di cui al comma precedente".