Art. 13. Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni ivi compresa la riduzione alla meta' delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1945, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate: a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, 6 elevato a 180 giorni; b) per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attivita' commerciale; c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale; d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di societa' industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' concessa anche per gli atti di normalizzazione delle societa' irregolari e di fatto, purche' stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purche' l'esistenza e l'attivita' delle societa' nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, numero 25; e) a decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' abrogato; f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il. Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.