Art. 13.
           Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali

  Le  agevolazioni  fiscali  previste  dalle  vigenti disposizioni in
materia  di  industrializzazione  dei territori meridionali, indicati
all'articolo  3  della  legge  10  agosto  1950,  n. 646 e successive
modificazioni  e  integrazioni  ivi  compresa la riduzione alla meta'
delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo
3 del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1199, convertito nella legge 3
dicembre 1945, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con
le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:
    a)  il  termine  per  la presentazione del certificato prescritto
dall'articolo  35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, 6 elevato a 180
giorni;
    b)  per i nuovi complessi aziendali, la esenzione dall'imposta di
ricchezza  mobile  sui  redditi  industriali,  di cui all'articolo 29
della  legge  29  luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di
produzione  del  reddito  dei  rispettivi  impianti.  L'esenzione  si
applica   anche   alla   parte  di  reddito  afferente  all'attivita'
commerciale;
    c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura
fissa  di lire 2.000 contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma,
della  legge  29  luglio  1957, n. 634, spetta, in caso di successivi
trasferimenti   dell'immobile,   esclusivamente   all'acquirente  che
realizza l'iniziativa industriale;
    d)  la  registrazione  a  tassa fissa per gli atti costitutivi di
societa'  industriali,  di  cui all'articolo 36 della legge 29 luglio
1957, n. 634, e' concessa anche per gli atti di normalizzazione delle
societa'  irregolari  e  di  fatto,  purche' stipulati entro due anni
dall'entrata  in  vigore della presente legge e purche' l'esistenza e
l'attivita'  delle  societa'  nei  territori indicati dall'articolo 3
della  legge  10  agosto  1950,  n. 646, e successive modificazioni e
integrazioni,  siano  comprovate  nei modi richiesti dall'articolo 42
della legge 11 gennaio 1951, numero 25;
    e)  a  decorrere dal 1 gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai
dazi  doganali e la esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di
cui   all'articolo   29  della  legge  29  luglio  1957,  n.  634,  e
all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33
della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' abrogato;
    f)  i  combustibili  e  le altre fonti energetiche, occorrenti al
funzionamento  di  impianti  di  desalinizzazione delle acque per uso
collettivo  ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge,
sono  equiparati,  agli  effetti  fiscali,  a quelli impiegati per la
produzione di energia elettrica.
  Le  modalita'  per  l'applicazione  delle agevolazioni previste dal
presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n.
1462,  sono  fissate  dal  Ministro  per  le finanze d'intesa con il.
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.