Art. 14.
                Esenzione dall'imposta sulle societa'

  Le  societa'  che  si costituiscono con sede nei territori indicati
all'articolo  3  della  legge  10  agosto  1950, n. 640; e successive
modificazioni   e   integrazioni,   per  la  realizzazione  di  nuove
iniziative  produttive  nei  territori  stessi sono esenti, per dieci
anni  dalla  loro costituzione, dall'imposta sulle societa' di cui al
titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
  Per  le  societa'  gia'  costituite  o  aventi  sede  nei  predetti
territori  e  aventi  le  finalita'  indicate  nel  precedente comma,
l'esenzione   si   applica   per  i  soli  anni  del  decennio  dalla
costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore
della presente legge.