Art. 14. Esenzione dall'imposta sulle societa' Le societa' che si costituiscono con sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 640; e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle societa' di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Per le societa' gia' costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalita' indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.