Art. 15.
      Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi

  Le  tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si
applicano   anche   al  trasporto  dei  materiali  e  dei  macchinari
occorrenti  all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si
applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari
ai  cicli  di  lavorazione  e  trasformazione industriale, nonche' al
trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle
aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.
  Le  tariffe  ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche
ai prodotti agricoli e ittici.
  Analoghe  agevolazioni  sono  concesse  per  i trasporti effettuati
dalla  marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi
gommati.
  La  misura  e  le  modalita' di concessione delle tariffe di favore
sono stabilita, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente   legge,   con  decreto  dei  Ministro  per  i  trasporti  e
l'aviazione  civile  ovvero del Ministro per la marina mercantile, di
concerto   con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno   e  con  il  Ministro  per  il  tesoro,  avuto  riguardo
all'esigenza  di  graduare  il  beneficio  in  rapporto  alla diversa
dislocazione delle aziende nei, territori meridionali.
  Il  mancato  introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato  o  alla  marina  convenzionala o non, dall'applicazione
delle  tariffe  di  favore,  viene  rimborsato  dalla  Cassa  per  il
Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.