Art. 15. Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonche' al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori. Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici. Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati. La misura e le modalita' di concessione delle tariffe di favore sono stabilita, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei, territori meridionali. Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionala o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.