Art. 16.
Riserva del 30 per cento   delle   forniture   e   lavorazioni  delle
                      Amministrazioni pubbliche

  Ferme  restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835,
e  fatte  salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi
vigenti,  la  percentuale  di forniture e lavorazioni stabilite dalla
citata  legge  n.  835,  viene elevata al 30 per cento a favore delle
imprese  industriali  ed  artigiane  ubicate  nei  territori  di  cui
all'articolo  3  della  legge  10  agosto  1950,  n. 646 e successive
modificazioni e integrazioni.
  La  medesima  percentuale si applica, altresi', a tutti i territori
indicati  nell'articolo  1  della  legge  6  ottobre  1950,  n. 835 e
successive modifiche ed aggiunte.
  Alla osservanza, di tale percentuale sono tenute le Amministrazioni
dello  Stato, le aziende autonome, nonche' gli enti pubblici indicati
con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, emanato su
proposta   del   Ministro   per   gli   interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
  Le  amministrazioni  e  gli enti indicati presentano annualmente al
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  ed al
Ministro  per l'industria e commercio una relazione contenente i dati
relativi  alle  forniture  e  lavorazioni complessivamente assegnate,
specificando  la quota riservata alle imprese industriali e artigiane
ubicate nei territori di cui al primo comma.
  Le  modalita'  per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui al
presente  articolo  sono  fissate  con  il regolamento di esecuzione,
emanato  su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.