Art. 17.
               Contributi per l'artigianato e la pesca

  Per  il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la.
Cassa  concede,  con  i  limiti e le modalita' stabiliti dal piano di
coordinamento,  agli imprenditori artigiani operanti nei territori di
cui  all'articolo  3  della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive
modificazioni  e  integrazioni,  tramite  le  Commissioni provinciali
dell'artigianato,  di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956,
n.  860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i
contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634,
e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.
  La Cassa inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione
della  presente  legge,  con  i  limiti  e le modalita' stabilite dal
piano,  ai  pescatori  singoli ed associati operanti nei territori di
cui  all'articolo  3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  i  contributi  di cui all'articolo 5
della legge 29 luglio 1957, n. 634.