Art. 17. Contributi per l'artigianato e la pesca Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la. Cassa concede, con i limiti e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555. La Cassa inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalita' stabilite dal piano, ai pescatori singoli ed associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634.