Art. 18.
                Mutui a tasso agevolato e contributi

  Per  la  costruzione,  l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad
uso  di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di
ostelli  per la gioventu', di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi
turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie,
e   per   le   relative  attrezzature  -  previo  accertamento  della
rispondenza  dei  progetti alle norme della legislazione vigenti sono
concessi,  alle  imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e
agli   enti   locali   interessati   allo  sviluppo  delle  attivita'
turistiche,  mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli
istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico,
all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.
  Il  tasso  annuo  d'interesse  e'  determinato, in attuazione delle
direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il
tesoro,  sentito  il  Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
  Per  consentire  l'applicazione  del tasso nella misura fissata, la
Cassa  e'  autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al
primo  comma,  nei  limiti e con le modalita' determinate con decreto
del  Ministro  per  il  tesoro,  di  concerto con il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e  con il Ministro per il
turismo  e  lo  spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di
mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate
da apposite convenzioni.
  Previo    accertamento    delle   capacita'   tecnico-organizzative
dell'imprenditore  e della sua impossibilita' di offrire le ulteriori
garanzie   richieste   dall'Istituto   di   credito   la  Cassa  puo'
somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il
mutuo  lino  alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al
finanziamento,  assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione
integrativa.  I  rapporti  tra  la  Cassa  e  l'istituto  di  credito
derivanti  dall'applicazione  della  presente norma, seno regolati da
apposite convenzioni.
  I  mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione
di  opere,  impianti e servizi, complementari all'attivita' turistica
e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.
  La  Cassa  e' autorizzata a concedere per le iniziative indicate al
primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile.
  Il  contributo  e' erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione
dell'impianto  o  servizio,  in  base alla documentazione delle spese
sostenute  e  alle  risultanze  dei controlli effettuati a cura della
Cassa.
  Le  agevolazioni  di  cui  al presente articolo sono concesse dalla
Cassa,  sentiti  gli  Enti  provinciali  del  turismo  competenti per
territorio.