Art. 18. Mutui a tasso agevolato e contributi Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di ostelli per la gioventu', di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature - previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigenti sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. Il tasso annuo d'interesse e' determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa e' autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni. Previo accertamento delle capacita' tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilita' di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito la Cassa puo' somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo lino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, seno regolati da apposite convenzioni. I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attivita' turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico. La Cassa e' autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo e' erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.