Art. 19.
Assistenza  tecnica  alle imprese e all'organizzazione amministrativa
                               locale

  Per  l'espansione  e  l'ammodernamento  delle strutture produttive,
sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese
operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.
  Per  l'adeguamento  della  organizzazione  amministrativa locale ai
compiti  derivanti  dall'attuazione  del piano di coordinamento, sono
predisposti  servizi  di  assistenza  tecnica, da espletarsi mediante
programmi concordati con le amministrazioni interessate.
  A  tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del
Mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo
1  della  legge  18  luglio  1959,  n.  555,  sulla base di programmi
esecutivi,   predisposti  in  attuazione  del  piano,  approvati  dal
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  All'assistenza  tecnica  alle  imprese  agricole, la Cassa provvede
avvalendosi  degli  organi  statali e degli enti aventi competenza in
materia.