Art. 19. Assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative. Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate. A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.