Art. 20.
Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera
                   Attivita' sociali ed educative

  Per  l'aggiornamento  ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed
intermedi   necessari   alle   imprese   operanti  nei  vari  settori
produttivi,   ivi   comprese  le  cooperative,  e  dei  quadri  delle
Amministrazioni pubbliche piu' direttamente impegnate nell'attuazione
del  piano  di  coordinamento, in funzione delle particolari esigenze
delle  trasformazioni  economiche  e sociali, sono predisposte idonee
iniziative.
  Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono
promosse  e  finanziate  attivita'  a carattere sociale ed educativo.
Tali  attivita' possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone
di   nuovo  insediamento,  gli  emigrati  provenienti  dai  territori
meridionali.
  All'espletamento  di  tali  compiti  provvede  la  Cassa tramite il
Centro  di  formazione  e  di  studi, proinosso e finanziato ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  18 luglio 1959, n. 555, sulla base di
programmi  esecutivi,  predisposti in attuazione del piano, approvati
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  Per  le  stesse  finalita',  la  Cassa  puo' essere autorizzati dal
Ministro   per   gli   interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  ad
utilizzare  anche  enti  ed  istituti  specializzati gia operanti nel
settore.
  La  Cassa  predispone  altresi',  nell'ambito del territorio di sua
competenza,  servizi  di formazione ed addestramento della manodopera
specializzata  in  relazione  alle  esigenze  delle  imprese nei vari
settori  produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale
nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento
riconosciuti  a  carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi
di  formazione  ed  addestramento  professionale  sono  approvati  di
concerto  con  i  Ministri  della  pubblica istruzione e del lavoro e
della  previdenza  sociale.  Gli anzidetti programmi sono finanziati,
per  quanto  attiene  alle spese di gestione, anche con il contributo
del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale per il tramite
del  Fondo  di  addestramento  professionale  dei  lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.