Art. 21.
             Programmi di ricerca scientifica applicata

  Al  fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle
strutture  produttive,  il Comitato interministeriale di cui al terzo
comma dell'articolo 1, predispone un programma di potenziamento della
ricerca scientifica.
  I  programmi  sono  realizzati mediante progetti, formula ti con la
particolare  collaborazione  degli Istituti universitari meridionali;
l'onere finanziario e' assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne
affida  l'esecuzione  ad  enti  e istituti specializzati e ad imprese
riconosciute  idonee.  All'affidamento  la  Cassa  provvede  mediante
convenzione,  la  cui  stipulazione e' subordinata al conforme parere
del  Ministro  incaricato  della ricerca scientifica e tecnologica e,
nei  limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria
e  commercio per l'agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione
La  Cassa  esercita  il  controllo nella esecuzione dei progetti e si
riserva,  in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e
di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.
  Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono
essere  concesse  anche  agli  istituti universitari meridionali e ai
centri  di  ricerca  scientifica  e  applicata  che  abbiano sede nei
territori  indicati nel articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646
e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalita' di
sviluppo delle attivita' produttive dei Mezzogiorno.