Art. 22. Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione L'amministrazione della Cassa e' regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato. Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo giorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1 marzo 1961, n. 62, una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento. Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avra' durata semestrale, dal 1 luglio al 31 dicembre 1965. Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da nominarsi con le modalita' indicate alla lettera c) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo Consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969.