Art. 22.
Norme  sul  bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul
                    Consiglio di amministrazione

  L'amministrazione  della  Cassa e' regolata per esercizi finanziari
coincidenti con quelli dello Stato.
  Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto,
entro  il  quarto  mese  successivo  alla scadenza dell'esercizio, al
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno che lo
approva  con  proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per
il tesoro.
  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzo giorno
presenta  annualmente  al  Parlamento  il bilancio della Cassa e, nel
termine  di  trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui
all'articolo  4  della legge 1 marzo 1961, n. 62, una relazione sulla
attuazione  del  piano  di coordinamento per l'anno precedente ed una
relazione  previsionale  programmatica  per  l'anno successivo. Su di
esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento.
  Il  primo  bilancio  della  Cassa  dopo  l'entrata  in vigore della
presente  legge  avra' durata semestrale, dal 1 luglio al 31 dicembre
1965.
  Il  Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da
nominarsi  con  le  modalita' indicate alla lettera c) del precedente
articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo Consiglio, nominato entro
30  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, scade il 31
dicembre 1969.