Art. 23. Finanziamento degli interventi Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1961: , n. 608, e' autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.610 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Detta somma di miliardi 1.640 sara' inserita per miliardi 1.310 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1967, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971. All'onere di miliardi 70 derivante dall'applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970. Il netto ricavo di cui sopra sara' portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma. I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero nel tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.