Art. 23.
                   Finanziamento degli interventi

  Per  l'attuazione  degli interventi di sua competenza, previsti per
il  primo  quinquennio  1965-1969,  in  aggiunta  ai  fondi  messi  a
disposizione,  nell'ammontare  di 60 miliardi, con l'articolo 2 della
legge  6  luglio  1961: , n. 608, e' autorizzato a favore della Cassa
per  il  Mezzogiorno  un  ulteriore  apporto  di lire 1.610 miliardi,
comprensivo  della  quota  destinata  alle  spese  necessarie  per la
predisposizione  dei  piani  di  coordinamento,  da  determinarsi con
decreto  del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  Detta  somma  di  miliardi  1.640 sara' inserita per miliardi 1.310
nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro in
ragione   di   70  miliardi  nell'esercizio  1965,  di  210  miliardi
nell'esercizio  1967,  di  250  miliardi  nell'esercizio 1967, di 290
miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di
100  miliardi  nell'esercizio  1970  e  di 90 miliardi nell'esercizio
1971.
  All'onere di miliardi 70 derivante dall'applicazione del precedente
comma   relativo   all'esercizio   1965   si  fara'  fronte  mediante
corrispondente   riduzione   del   fondo  inscritto  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro
per  il  tesoro  e'  autorizzato a provvedere con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.
  Per  il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro
e'  autorizzato  a contrarre con il Consorzio di credito per le opere
pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo
netto  di  lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e
di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.
  Il  netto ricavo di cui sopra sara' portato in ciascun esercizio ad
incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.
  I  mutui  di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un
periodo  non  superiore  a venti anni, saranno contratti nelle forme,
alle  condizioni  e  con  le  modalita'  che  verranno  stabilite con
apposite  convenzioni  da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed
il  Consorzio  di  credito per le opere pubbliche e da approvarsi con
decreti del Ministro medesimo.
  Il  servizio  dei  mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le
rate  di  ammortamento  saranno  inscritte  negli stati di previsione
della  spesa  del Ministero nel tesoro e specificatamente vincolate a
favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio
conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.